Appalti. Termine di impugnazione dell’aggiudicazione in ipotesi di accesso agli atti di gara Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6932

Appalti. Termine di impugnazione dell’aggiudicazione in ipotesi di accesso agli atti di gara
Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6932

Il c.d. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), convertito dalla legge 11 settembre
2020, n.120, contiene nei 13 articoli del Capitolo I – “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”
diverse modifiche a tempo ed alcune strutturali al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il c.d. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), convertito dalla legge 11 settembre
2020, n.120, contiene nei 13 articoli del Capitolo I – “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”
diverse modifiche a tempo ed alcune strutturali al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il c.d. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), convertito dalla legge 11 settembre
2020, n.120, contiene nei 13 articoli del Capitolo I – “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”
diverse modifiche a tempo ed alcune strutturali al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Un operatore economico ha impugnato dinanzi al TAR la determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto disposta nei confronti di un’altra concorrente, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, oltre che il danno ingiusto subito per effetto della propria esclusione.

Il TAR Campania, 14 luglio 2020, n. 3084 ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato la determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione della gara d’appalto. Avverso tale decisione la controinteressata ha proposto appello, riproponendo dinanzi al Consiglio di Stato, tra le tante, l’eccezione di irricevibilità del ricorso.
 
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado sollevata dall’appellante nel primo motivo di appello che aveva sostenuto che il termine di 30 giorni per l’impugnazione della determina di proposta di aggiudicazione avrebbe dovuto decorrere dalla data in cui era stata concessa alla società ricorrente in primo grado la possibilità di accedere ai documenti (14 gennaio), in quanto l’effettivo accesso – identificato come dies a quo per l’impugnazione – sarebbe avvenuto in data successiva (30 gennaio) per esclusiva
scelta del ricorrente medesimo.

Invece il CdS ha rilevato, in punto di fatto, che:

a. dopo l’aggiudicazione, (comunicata il 4 dicembre 2019 e da cui non si evincevano in alcun modo i relativi dettagli, ma solo l’esito della gara), la società ricorrente in primo grado aveva presentato immediatamente (6 dicembre 2019) istanza di accesso agli atti; 

b. in data 14 gennaio 2020 l’Ente locale aveva accolto la suddetta istanza di accesso e aveva risposto comunicando alla società istante di accordarsi con il RUP per visionare i documenti richiesti, dovendo a tal fine recarsi presso la sede; 

c. l’accesso effettivo ai documenti richiesti era avvenuto
in data 30 gennaio 2020;

d. il ricorso, infine, veniva notificato il 2 marzo 2020.
Alla luce di quanto premesso, il CdS ha evidenziato che il dies a quo di trenta giorni per l’impugnazione della proposta di aggiudicazione doveva essere fatto decorrere dalla effettiva conoscenza degli atti da parte della società istante e, quindi dal 30 gennaio 2020, e il ritardo nell’evasione dell’istanza di accesso e il ritardo nella effettiva visione degli atti era dipeso soltanto dall’amministrazione che invece ben avrebbe potuto trasmettere a mezzo PEC la documentazione richiesta, piuttosto che concedere la visione degli atti tramite accesso fisico presso l’ente, anche considerato che la procedura di gara era di natura telematica con conseguente redazione di tutti i relativi atti in modalità informatica e che, per il richiesto accesso, su sei documenti quattro erano stati consegnati in copia elettronica.

Il Consiglio di Stato ha peraltro chiarito che tale impostazione è evidentemente in linea con il recente orientamento giurisprudenziale (si veda, fra tutti, l’Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12), secondo cui “la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta […]  l’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti, sicché – in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti)”, ovvero “qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e
dei relativi allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti”.

Il CdS condividendo quanto affermato sul punto dal primo giudice ha espressamente affermato che, nel caso in cui non sia possibile evincere alcunché dalla iniziale comunicazione dell’aggiudicazione, il termine per l’impugnazione decorre solo dal momento dell’effettiva conoscenza da parte della società ricorrente degli atti che determinerebbero – a suo avviso – la violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici.

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