È stato denominato “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, vale 123,5 milioni di euro, ed è uno degli strumenti proposti dal governo per aiutare i Comuni medio piccoli nell’elaborazione di progetti per superamento del deficit di progettualità locale spesso denunciato. La sua finalità è chiara: consentire che gli Enti locali con popolazione inferiore ai 30mila abitanti possano partecipare ai bandi finanziati con le risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei gestiti dalle Regioni e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nel ciclo di programmazione 2021/2027.
Beneficiari e risorse
A beneficiare del fondo saranno circa 4600 Comuni situati nelle regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree interne del Paese.
I 123,5 milioni stanziati sono divisi in classi demografiche: circa 19,5 milioni sono destinati ai comuni fino a mille abitanti; per i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5mila abitanti le risorse disponibili sono pari a 43,2 milioni; tra 5001 e diecimila abitanti i fondi da erogare sono pari a 24,5 milioni di euro e scendono a 21,7 per la fascia 10.001 e 20mila abitanti. Per i comuni tra 20.001 e 30mila abitanti sono a disposizione circa 8,7 milioni di euro. Inoltre sono stanziati 5,9 milioni di euro come premialità ai Comuni appartenenti a un’Unione di comuni.
Il riparto avverrà con Dpcm su proposta del ministero per il Sud e la Coesione territoriale (che è l’autorità competente per le risorse). La pubblicazione del decreto è prevista entro il 30 novembre 2021. Ogni Comune sarà dunque assegnatario delle risorse ma potrà perderle se entro sei mesi dal riparto non provvederà agli impegni e quindi a concludere la procedura di selezione delle proposte. I fondi che ritorneranno allo Stato saranno riassegnati, invece, agli enti beneficiari.
Bando tipo e procedure da seguire
La norma di legge enuclea numerosi dettagli sul funzionamento del fondo e prevede semplificazioni.
L’Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l’Anac, dovrà predisporre, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 121 (Il decreto è ancora in discussione in Parlamento), un bando tipo da utilizzare per i concorsi da finanziare con l’apposito Fondo.
I Comuni saranno così agevolati nell’elaborazione del bando per avviare la procedura che dovrà rispettare le norme del Codice degli appalti in materia di concorsi di progettazione e di idee (Capo IV del Titolo VI, Dlg.s 50/2016). Il trasferimento delle risorse avverrà dopo la pubblicazione del bando.
Ogni proposta progettuale acquisita dall’ente beneficiario che si traduce in impegno di spesa sarà identificata dal CUP, codice unico di progetto, così da consentire il monitoraggio dell’Agenzia della Coesione.
Canoni di valutazione e obiettivi
Nel valutare i progetti i Comuni dovranno verificare la coerenza e la complementarietà delle proposte con il PNRR e con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027. Per agevolare tale verifica l’Agenzia della Coesione, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, definirà apposite linee guida entro il 30 ottobre 2021.
Le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l’innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani.
“Le proposte devono, altresì – così recita la norma -, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali”. In ogni caso devono comunque essere “agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo”.
Progettazioni infrastrutturali ma anche sociali
Potranno essere presentati progetti per la realizzazione di lavori dunque, ma non solo. Infatti, la norma prevede che pervengano anche progetti e idee di carattere sociale che, in questo caso, “devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione”, nel rispetto del codice degli appalti e del codice del terzo settore.
Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire è quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ma una volta selezionato il progetto non sarà necessario più fare gare per la realizzazione dei successivi livelli di progettazione. Essi potranno essere affidati ai soggetti vincitori ove questi rispettino i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Progetti “direttamente candidabili”
Le proposte progettuali selezionate, diventeranno di proprietà dei Comuni e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o comunitarie. Tali proposte infatti, secondo il comma 11 della norma saranno considerate “direttamente candidabili” alla selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e coesione finanziati dal Fsc, nell’ambito del ciclo di programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi prioritari.
La notizia sul ministero per il Sud e la Coesione territoriale