Con sentenza pubblicata in data odierna (n.2184/2023) il TAR di Catania ha rigettato il ricorso promosso da una cooperativa sociale che aveva impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di altra partecipante alla procedura indetta dal Comune di Ragusa per l’affidamento del servizio di conduzione e vigilanza degli scuolabus per il biennio 2022-2024.
Valore complessivo dell’appalto € 1.292.180,00.
Il TAR, accogliendo le difese del Comune di Ragusa e della controinteressata, difesa dall’Avv. Massimo Petrucci, ha ritenuto legittima l’aggiudicazione in favore di quest’ultima.
Nello specifico sono state ritenute non meritevoli di accoglimento le doglianze della cooperativa esclusa volte a dimostrare la non congruità dell’offerta dell’aggiudicataria e pertanto l’illegittimità dell’aggiudicazione.
I Giudici catanesi, nel rigettare il ricorso hanno statuito che i motivi ad esso sottesi non potessero trovare accoglimento, principalmente per due ordini di ragioni
a)la valutazione di congruità dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti;
b) il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.
L’avv. Petrucci esprime soddisfazione per l’esito del giudizio anche in ragione della circostanza che il rigetto del ricorso ha comportato il “cambio di guardia” di un servizio da anni gestito dalla società soccombente.