Il Ministero dell’Interno è legittimato passivo unitamente alla Fondazione convenzionata nel giudizio promosso avverso il provvedimento di rifiuto di inserimento nel sistema di seconda accoglienza (ex SIPROIMI, oggi S.A.I.) -Sent. Sez. III TAR Sicilia – Palermo n. 243 DEL 20 gennaio 2021.
Con ricorso promosso da un cittadino di paese terzo rappresentato e difeso dell’Avv. Girolamo Artale dello Studio Legale Petrucci, è stato impugnato il provvedimento di rifiuto di inserimento nel sistema di accoglienza SIPROIMI (oggi S.A.I.) emesso dalla Fondazione convenzionata con il Ministero dell’Interno per la gestione del “Servizio Centrale”, dallo stesso istituito a norma dell’art. 1 sexies co. 4 del d.l. n. 416/1989 convertito con modificazioni dalla l. n. 39/1990 e s.m.i.
Il ricorso veniva proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e della sua articolazione territoriale, nonché della Fondazione cui è affidata la gestione del “Servizio Centrale”.
Costituendosi in giudizio, il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo la sussistenza di un rapporto di “terzietà” fra il medesimo e il soggetto gestore del “Servizio Centrale”, che ha emesso il provvedimento impugnato.
Avverso la superiore eccezione è stato replicato dalla difesa del ricorrente la sussistenza di un rapporto di direzione e indirizzo da parte del Ministero nell’esercizio della gestione del Servizio Centrale, di tal che, anche in ragione della natura pubblica della Fondazione convenzionata ex lege, le azioni di quest’ultima costituiscono estensione dell’azione della P.A., di cui costituisce una longa manus.
Con la Sentenza in commento, il Giudice Amministrativo ha respinto l’eccepito difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, riconoscendo che entrambe le parti resistenti sono state correttamente chiamate in giudizio, giacché responsabili a vario titolo dell’attivazione e dell’attuazione del Servizio Centrale, che non è di per sé dotato di soggettività giuridica e non può dunque costituire un centro di imputazione di rapporti giuridici autonomo.
Statuito quanto sopra, il Giudizio si è definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, giacché la fase di merito era stata preceduta da ordinanza cautelare di riesame dell’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza, definito favorevolmente per il ricorrente.