Con sentenza n.275 dello scorso 8 febbraio il Tribunale Amministrativo Regionale -Bari ha accolto il ricorso promosso dalla Cooperativa Sociale Badia Grande volto a far dichiarare l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara indetta dalla Prefettura di Bari per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e funzionamento del Centro di accoglienza richiedenti asilo di Bari Palese.
Tra i tanti motivi di impugnazione la ricorrente ha lamentato la mancata attivazione, da parte della Prefettura di Bari, del contraddittorio procedimentale che, ai sensi dell’art.7 della legge 241/1990, doveva precedere l’adozione del provvedimento di esclusione.
L’Organo di Giustizia Amministrativa barese ha ritenuto fondata la tesi difensiva dell’Avv. Massimo Petrucci secondo cui l’istituto del preavviso di rigetto di cui alla succitata disposizione trova applicazione anche nelle procedure d’appalto, a maggior ragione ove, come nel caso di specie, l’adottando provvedimento ablativo definitivo sia espressione del potere di riesame di un precedente provvedimento favorevole .