“Non può essere escluso dalla gara un concorrente che ha caricato la documentazione dell’appalto sulla piattaforma telematica entro la scadenza del termine, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore. In questo caso è doverosa la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte”. Ad affermarlo è stata l’Autorità nazionale anticorruzione emettendo il parere di precontenzioso n. 538 del 16 novembre scorso.
L’Autorità era chiamata a pronunciarsi in un procedimento avviato da un operatore economico che era stato escluso dalla gara per non aver potuto caricare la propria offerta a causa di un malfunzionamento della Piattaforma telematica.
L’impresa, dopo aver lamentato la disfunzione aveva invitato le Stazioni appaltanti a riaprire i termini per la presentazione delle offerte ma richiesta non era accolta.
L’Anac ha però accertato che la mancata presentazione dell’offerta non è derivata da un errore dell’ operatore. L’authority ha così indicato alle stazioni appaltanti l’opportunità di riaprire i termini per consentirne il caricamento.
Nella decisione, l’autorità indipendenti ha, inoltre, giudicato non conforme ai principi di tempestività e correttezza del Codice dei Contratti l’operato delle Stazioni appaltanti che hanno atteso più di 15 giorni prima di contattare il gestore del sistema per avere riscontro sull’esistenza del malfunzionamento .
Un caso analogo è stato trattato dal Consiglio di Stato con la sentenza 2 agosto 2021 n. 5641.
Nella decisione di Palazzo Spada si legge infatti che l’articolo. 79, comma 5-bis del d. lgs. n. 50 del 2016 disciplina l’ipotesi del “mancato funzionamento” o “malfunzionamento” dei “mezzi di comunicazione elettronici” (comprensivi delle “piattaforme telematiche di negoziazione”) messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52 del Codice, prevedendo che, nel caso in cui la natura della disfunzione sia tale da impedire la corretta presentazione delle offerte”, si impone alla stazione appaltante l’adozione dei “necessari provvedimenti”, al fine di assicurare la regolarità della procedura.