Con la recentissima decisione n. 27705 del 3.12.2020, la Corte di Cassazione, sezione prima civile, è intervenuta in materia di costituzione dell’intimato nel giudizio di legittimità, confermando l’orientamento già assunto con Cass. SS. UU. 10.04.2019 n. 10019 accogliendo la tesi dello Studio Legale Petrucci.
Nel giudizio innanzi la suprema Corte la parte intimata può costituirsi in giudizio esclusivamente seguendo le disposizioni contenute nell’art. 370 c.p.c.. L’atto individuato dalla legge per la costituzione del convenuto è solo il controricorso che deve essere notificato al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposto del ricorso: in sostanza, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso alla parte intimata.
L’art. 370 c.p.c. recita altresì che in mancanza di tempestiva notificazione del controricorso, parte intimata “non può presentare memorie ma soltanto partecipare alla discussione orale”.
Il contenuto della ora citata disposizione non è stato modificato dalle riforme apportate dal D. Lgs 40/2006 e dal D.L. 168/2016 (artt. 380 bis – 380 bis 1) riguardanti il procedimento e i provvedimenti nel giudizio innanzi la Corte di legittimità. La modifica riformatrice prevede, per la generalità dei casi, che la causa venga decisa in camera di consiglio con ordinanza e non più con sentenza. Non è, quindi, più prevista l’udienza pubblica di discussione, tranne che per quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 375 c.p.c., restando nella facoltà delle parti la possibilità di depositare memorie nel termine stabilito.
Ebbene, alla parte intimata che non si sia costituita ritualmente ai sensi dell’art. 370 c.p.c. è data la facoltà di depositare memoria difensiva che viene a sostituire la pregressa facoltà di intervenire in sede di discussione orale, rimanendo pur sempre preclusa la costituzione in giudizio. In tal caso, però, la procura al difensore non può essere rilasciata in calce o a margine della memoria. A tal proposito si rimanda a quanto si dirà più avanti.
E’ pacifico inoltre che alla parte intimata non costituita, che pur tuttavia risulti vincitrice in seguito alla reiezione del ricorso, non spetti la liquidazione delle spese di causa.
In sostanza la Corte, con l’ordinanza 27705/20 seguendo l’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite con ordinanza del 10.04.2019 n. 10019, ha ribadito il principio secondo il quale “ la memoria di costituzione non è idonea a svolgere alcuna attività difensiva”.
L’ordinanza in argomento evidenzia una ulteriore conseguenza. La procura speciale rilasciata in calce alla memoria non è valida dovendosi ritenere priva di efficacia l’autentificazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificatamente indicati nell’art. 83 c.p.c. comma 3 (citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta o d’intervento, precetto, domanda di intervento nell’esecuzione, memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato).
L’ordinanza in esame è stata pronunciata in un giudizio di revocazione, patrocinato dall’avv. Salvatore Petrucci, di pregressa ordinanza con la quale la suprema Corte aveva respinto il ricorso introduttivo e condannato parte ricorrente alle spese del giudizio, seppur parte intimata non avesse notificato né ritualmente, e neppure fuori termine, il controricorso. Parte resistente si era limitata a depositare agli atti “memoria di costituzione” contenete in calce la procura ad litem.
Il difensore, nell’impugnare la decisione, dedusse proprio l’errore di percezione in cui era incorso il primo giudice di legittimità, consistente appunto nell’avere considerato regolarmente notificato il controricorso, mentre in realtà, l’intimato aveva soltanto depositato, per altro oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comparsa di costituzione contenente il mandato in calce.
In sostanza il difensore del ricorrente in revocazione aveva invocato, con pieno successo, l’applicazione del principio di cui alla ordinanza delle Sezioni Unite del 10.04.2019 n. 10019 (anche Cass. 30.09.2015 n. 19570; Cass. 20.10.2017 n. 24835; Cass. 2.12.2014 n. 25505 sulla procura ad litem nel giudizio di legittimità).