Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, il Ministero dell’Interno rende note le modalità operative attraverso cui si potrà attribuire il doppio cognome ai figli.
Il primo giugno il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha adottato la circolare 63 con cui detta la linea per riuscire a dare attuazione all’articolo 262, comma 1, del codice civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 27 aprile 2022 n.131 “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.”
La Corte costituzionale non è nuova agli interventi sulla normativa in materia di attribuzione del cognome ai figli. Con la sentenza 21 dicembre 2016 n.286 aveva, infatti, stabilito l’incostituzionalità dell’obbligatoria apposizione del solo cognome paterno al figlio, introducendo pertanto la possibilità di aggiungere il cognome della madre a quello paterno, previo consenso del padre.
Adesso, per effetto della pronuncia dei giudici costituzionali è venuta meno l’automatica attribuzione ai figli del cognome paterno. Adesso con la circolare gli uffici centrali invitano gli Ufficiali di Stato Civile a dare piena e immediata applicazione alla sentenza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso primo giugno (Serie Speciale Corte Costituzionale n.22) e dunque produttiva di effetti dal 2 giugno.
Con la fine dell’automatismo la regola, in assenza di accordo, diventa il doppio cognome. Il cognome singolo, infatti, deve essere frutto dell’accordo fra i due genitori. E se non c’è accordo neanche sull’ordine? In questo ulteriore caso, in linea con quanto previsto dall’ordinamento giuridico in tema di risoluzione dei conflitti sulle scelte riguardanti i figli, si renderà necessario l’intervento del giudice.
Le nuove regole, che riguardano anche i figli nati fuori dal matrimonio e quelli adottati, dunque sono:
- il cognome del figlio sarà formato dai cognomi di entrambi genitori, nell’ordine da questi deciso;
- se non dovesse esserci accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi sarà necessario l’intervento del giudice;
- resta possibile per i genitori l’attribuzione di un solo cognome, di comune accordo.
Numerosi sono però i dubbi che una tale statuizione solleva. Primo fra tutto quello della moltiplicazione dei cognomi con il succedersi delle generazioni. Per tutti gli aspetti critici si rende così necessario l’intervento del Legislatore.