Affidamento servizi in house: consultazione ANAC fino al 15 marzo 2021
A comunicarlo è la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con un comunicato del 12 febbraio 2021 in cui informa gli operatori di aver deliberato l’adozione delle Linee guida (non vincolanti) recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.» al fine di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dalla disposizione richiamata nel caso di affidamento diretto a società in house.
La disposizione prevede, infatti, un onere motivazionale aggravato che presuppone lo svolgimento di un’indagine comparativa volta a dimostrare la convenienza economica e sociale dell’affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato. Lo scopo, quindi, è quello di fornire indicazioni pratiche per orientare l’azione degli enti interessati verso comportamenti conformi alla normativa vigente ed uniformi, favorendo la diffusione di best-practice.
Le Linee guida saranno adottate, all’esito della consultazione pubblica, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici. Gli Stakeholder potranno far pervenire le loro osservazioni mediante utilizzo del modulo entro il giorno 15 marzo 2021 alle ore 24.00.
La struttura delle nuove linee guida
Le nuove linee guida messe a punto dall’ANAC sono strutturate nei seguenti 3 capitoli:
I. Ambito oggettivo
- I servizi presenti sul mercato in regime di concorrenza.
II. La motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato
- Il contenuto e la pubblicazione della motivazione.
III. Le valutazioni rimesse alla stazione appaltante
- Criteri e obiettivi della valutazione;
- L’accertamento della presenza sul mercato del servizio da affidare;
- La valutazione sulla congruità economica dell’offerta della società in house;
- La valutazione dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;
- Le conseguenze dell’omissione o della non corretta valutazione da parte della stazione appaltante.