Il TAR Palermo, con Ordinanza cautelare n. 191 del 26 aprile 2024 ha confermato la sospensiva presidenziale che aveva già dato ragione a quanto sostenuto dagli avv.ti Massimo Petrucci e Girolamo Artale di SLP Legal Consulting Starl in merito alla illegittimità dell’obbligo della previa partecipazione all’Avviso di ricognizione dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, per poter prender parte al bando di concorso pubblico per titoli ed esami riservato al personale della dirigenza sanitaria emanato dalla stessa Azienda sanitaria.
La questione è relativa ai concorsi per titoli ed esami riservati al personale della dirigenza sanitaria con contratto di lavoro flessibile e, in particolare, all’impossibilità di una candidata a partecipare mediante sistema informativo attraverso la compilazione della domanda di partecipazione on-line.
Gli avvocati Petrucci ed Artale hanno impugnato oltre alla dichiarazione inserita in piattaforma on line (la quale richiedeva che la candidata dovesse dichiarare di aver partecipato al previo avviso di ricognizione), anche la deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 2.3.2024 nella parte in cui si riserva la partecipazione al personale della dirigenza sanitaria reclutato con contratto di lavoro flessibile che abbia partecipato alla procedura ricognitiva di cui alla deliberazione C.S. n. 757/2023, nonché l’Avviso Pubblico per la ricognizione del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dall’art. 1 comma 268 lett. b) della legge n. 234 del 30.12.2021 e ss.mm.ii..
Il TAR ha dato ragione a SLP Legal Consulting Starl, ritenendo che “il ricorso appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, laddove si censurano gli atti impugnati nella parte in cui essi non consentono alla ricorrente di partecipare alla procedura concorsuale, in ragione della mancata presentazione della manifestazione di interesse all’avviso pubblico di ricognizione, in quanto, invero, né l’avviso pubblico di ricognizione né il bando concorsuale recano l’evidenza di una tale causa ostativa, non potendosi essa reperire aliunde, in ragione del principio del clare loqui, che governa la redazione degli atti di indizione dei pubblici concorsi e in base al quale eventuali cause escludenti devono essere esplicitate negli atti concorsuali, senza che esse possano essere enucleate in via meramente interpretativa ovvero attraverso più o meno complesse attività ricostruttive di altri provvedimenti”.
A ben vedere – come affermato dallo stesso Tribunale amministrativo – il predetto principio, peraltro, è, a sua volta, il precipitato applicativo del principio di massima partecipazione, ispirato al favor partecipationis, che traguarda in tale contesto i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Per tali ragioni, l’Ordinanza cautelare ha ammesso con riserva la ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale.